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Con il D.lgs. 494/96 e successive integrazioni sono entrate in vigore le prescrizioni minime indirizzate ad operare in piena sicurezza e nel rispetto della salute dei singoli nei cantieri temporanei o mobili.
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera:
• Sopralluoghi per la compilazione del piano di sicurezza e coordinamento
• Predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) che conterrà l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
• Predisposizione fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
• Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori)
• Verifiche in cantiere, con opportune azioni di controllo, dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel PSC e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
* Verifiche di idoneità dei piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e adeguamento del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.
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